Durante le fasi iniziali di ingaggio e le inevitabili attività pre-consulenziali il consulente viene a conoscenza di informazioni aziendali critiche e riservate del Cliente. Questo è inevitabile e prescinde dalla instaurazione di un eventuale contrattualizzazione di prestazione d'opera.
Tuttavia, il consulente per preventivare progettualmente ed econometricamente le stime di intervento, viene messo a parte di tutti gli elementi necessari alla consulenza anche quando il rapporto professionale non fosse in seguito finalizzato.
Oltre che già implicitamente per deontologia professionale, il consulente dispone per i Clienti (ed eventuali Partners di business e/o di diritti brevettuali) un proprio modulo di Non Disclosure Agreement (NDA).
Dopo averlo scaricato e stampato, il Cliente compila la data e la propria anagrafica firmando (eventualmente a nome e per contor di Third Partnerships) nella chiusura documento. Successivamente può sia ripere in doppio la procedura avendo due originali o utilizzare una scanzione digitale.
In entrambi i casi, farà pervenire al Consulente una copia dell'accordo.